L’omissione di soccorso è trattata dall’Art. 593 del Codice Penale, e prevede due distinte situazioni:
  • al Comma 1: il reato di omissione di soccorso si configura nel “non dare avviso immediato all’autorità di aver trovato abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace di provvedere a sé stessa”
  • al Comma 2: il reato di omissione di soccorso si configura nel “non prestare assistenza o di dare avviso all’autorità di aver trovato un corpo umano che sembri inanimato ovvero una persona ferita o che necessiti assistenza
Comunemente viene ricordato solo il primo comma, pensando sia sufficiente chiamare i soccorsi, dimenticandoci del secondo. Beninteso, non c’è nessuna pretesa (né un invito) a fare ciò che non siamo capaci a fare né ad improvvisarci soccorritori ma chiaramente non è sufficiente “chiamare i soccorsi” e andarsene, è necessario fermarsi, comunicare la situazione e dialogare apertamente e tranquillamente con l’operatore al telefono che saprà guidarvi e aiutarvi. Nel caso specifico di un arresto cardiaco è quindi necessario, per legge, chiamare i soccorsi comunicando se la persona non è cosciente e non respira, senza andarsene. Chi ha fatto un corso, se se la sente, è invitato a intervenire anche supportato dall’operatore 118 che saprà fugare eventuali dubbi e ricordare i passaggi per una corretta valutazione e un buon massaggio cardiaco.
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