L’omissione di soccorso è trattata dall’Art. 593 del Codice Penale, e prevede due distinte situazioni:
- al Comma 1: il reato di omissione di soccorso si configura nel “non dare avviso immediato all’autorità di aver trovato abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace di provvedere a sé stessa”
- al Comma 2: il reato di omissione di soccorso si configura nel “non prestare assistenza o di dare avviso all’autorità di aver trovato un corpo umano che sembri inanimato ovvero una persona ferita o che necessiti assistenza“